RIVISTA INTERNAZIONALE di EDAFORUM
ANNO 2/ N.10 - 28 febbraio 2008 - Le competenze e l'EdA
 

INDICE

 

 

 

 

MONOGRAFICO

Un rinnovato interesse: le competenze

Federico Batini

Un rinnovato interesse: le competenze

Il tema delle competenze è oggi si straordinaria attualità.
Le motivazioni per cui da attori di sfondo, di secondaria importanza, da comparse, insomma, sono diventate attori protagonisti in piena regola, sono molteplici.
In realtà, per quanto riguarda l’Italia, vi sono stati una serie di eventi che hanno portato l’interesse sulle competenze al massimo livello storico anche se, non è questione di oggi, la preparazione all’esplosione di interesse ha un medio corso.
Possiamo infatti individuare negli anni ’80 del secolo scorso gli anni nei quali il concetto di competenza comincia ad apparire in modo meno episodico nella pubblicistica scientifica relativa all’organizzazione, alla formazione, all’orientamento. Chiariamo subito: l’ambito di esplorazione è soprattutto francofono, Francia e Canada possono, a ragione, essere considerate pioniere in questo campo. In Italia si inizia a parlare, più diffusamente, di competenze attorno alla metà degli anni ’90, per merito delle ricerche e delle pubblicazioni dell’ISFOL. Certo per quanto concerne l’Italia si tratta di una questione complessa che è bene indagare con attenzione, certe motivazioni danno il senso e la direzione su cui muoversi per tradurre questa mole, che si sta facendo sempre più enorme, in pratiche operative.

L’Europa

La Dichiarazione di Maastricht del 14 dicembre 2004 ribadisce e rafforza quanto affermato dal Processo di Copenaghen invitando a strutturare sistemi di qualifiche basati principalmente sulle competenze e sui risultati in termini di apprendimento.
L’European Qualification Framework propone un linguaggio comune tra diversi paesi per descrivere le competenze in termini di learning outcomes (indipendentemente dal contesto di apprendimento), vengono definiti 8 livelli di learning outcomes, attraverso descrittori che fanno riferimento al tipo di conoscenza, all’abilità, al grado di autonomia, discrezionalità, responsabilità con cui la persona esercita le competenze acquisite, vengono definiti un set di principi da condividere nell’ambito dei processi di sviluppo delle competenze (qualità del processo formativo) ed in quelli di riconoscimento e validazione delle competenze comunque acquisite e infine vengono definiti un set di strumenti (Europass, Ecvet), l’orientamento è alla costruzione di un quadro nazionale delle qualifiche per garantire il raccordo con il quadro europeo e quindi la reciproca leggibilità dei sistemi nazionali.

L’Italia

Per quanto riguarda il contesto nazionale il Decreto del Ministero del Lavoro 174/2001 definisce le procedure per l’avvio di un sistema nazionale di certificazione delle competenze in materia di formazione professionale per garantire la trasparenza dei percorsi.
La Legge 131/2003 (adeguamento alla L.C. 3/2001) sul processo di decentramento con la riforma del titolo V della Costituzione con la ridefinizione delle competenze Stato/Regioni e Province Autonome.
La Legge 30/2003 “Delega al governo in materia di occupazione e mercato del lavoro” e il decreto legislativo 276/2003, attuativo della legge 30/2003, prevede il libretto formativo del cittadino (D.L. del 10/10/2005).
Con l’obbligo di istruzione, l’Italia punta all’Europa facendo proprie le competenze chiave per l’apprendimento permanente indicate dall’Ue il 18 dicembre 2006. Il regolamento sul nuovo obbligo di istruzione 22 agosto 2007 (G.U. n. 202 del 31 agosto 2007) contiene le indicazioni nazionali sulle competenze e i saperi che tutti i giovani devono possedere a sedici anni, indipendentemente dalla scuola che frequentano. L’obbligo di istruzione non significa che gli studenti possano smettere di studiare a 16 anni. Tutti i giovani devono continuare a studiare fino a 18 anni per conseguire un titolo di studio o almeno una qualifica professionale (resta valido il diritto-dovere all’istruzione e formazione fino a 18 anni), il diritto dovere all’istruzione (l’ex obbligo formativo) può essere assolto: nell’istruzione (proseguendo fino ai 18 anni il percorso scolastico), nella formazione professionale (acquisendo una qualifica professionale), nell’apprendistato (con il contratto per “apprendisti minorenni” che prevede un obbligo di formazione esterna di 240 ore), ma resta valido il concetto secondo il quale “nessun giovane può interrompere il proprio percorso formativo senza aver conseguito un titolo di studio o almeno una qualifica professionale entro il 18° anno di età. L’obbligo di istruzione non ha, quindi, carattere di terminalità” (Obbligo di istruzione. Linee guida del 27 dicembre 2007).
Presentiamo qui una serie di schede che possano aiutare a individuare la centralità di questo tema ed a stabilire un lessico comune.

 

 

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