RIVISTA INTERNAZIONALE di EDAFORUM
ANNO 5/ N. 14 - 30 Giugno 2009 - EdA: creatività e innovazione
 

INDICE

 

 

 

 

MONOGRAFICO

E’ PRIMAVERA: SE SON ROSE …

Di Valerio Pensabene

Italian Abstract

L’articolo esamina e spiega, in modo puntuale, un  recente documento del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca sulla ridefinizione dei centri di istruzione per gli adulti. Sottolinea alcuni nodi “tecnici” tuttora irrisolti  e  critica un’impostazione “politica”  che tende a riportare la grande ricchezza di iniziative di educazione degli adulti  in un ambito esclusivamente formale.

 

Il 21 aprile scorso al MIUR è stato presentato un documento di discussione sulla “Ridefinizione dell’assetto organizzativo didattico dei centri d’istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali …” come peraltro recita l’art. 64.4, lettera f , del DL 25 giugno 2008 n. 112 (convertito dalla L 133/08).
Quelle due righe scarse della “lettera f” sono passate quasi inosservate in questi mesi e coloro che scalpitavano per l’apertura dei CPIA alle condizioni dello scellerato DM di Fioroni1 hanno continuato per le loro strada. Ora invece sembra che si stia aprendo qualche spiraglio, per una prospettiva più chiara e più seria, su cui si può avviare una riflessione che porti ad un’ipotesi di realizzazione sensata dei Centri.
Preliminarmente dobbiamo rilevare che non è stato calato dall’alto il temuto Regolamento  sull’EdA (mi spiace, ma non riesco ancora ad accettare la “Ida”), prima di arrivarci è stato aperto un confronto  con le OO.SS. sulla base di una bozza di documento che contiene significative novità rispetto all’asfittico DM 25/10/07.
Vediamo le principali.

 1.IDENTITÀ DEI CENTRI PROVINCIALI PER L’ISTRUZIONE DEGLI ADULTI

L’affermazione che “I Centri costituiscono una tipologia di istituzione scolastica autonoma di istruzione secondaria superiore …” rappresenta il punto di approdo di uno degli obiettivi dell’Accordo per “La riorganizzazione e il potenziamento dell’educazione permanente degli adulti in Italia” del 2 marzo 2000  2 , che al paragrafo 6 recitava: ‹‹Il tipo di offerta e la quantità di consenso ottenuto dai nuovi CTP, in prospettiva, spostano decisamente il centro dell’azione verso gli istituti di istruzione secondaria superiore dove i livelli di servizio possono meglio corrispondere ai nuovi bisogni formativi emergenti››.
Finalmente si riparla di rapporti con il territorio: [i centri, NdA] ‹‹… sono organizzati in modo da stabilire uno stretto raccordo con le autonomie locali; realizzano un’offerta formativa strutturata per livelli di apprendimento.››  (spariscono dunque le classi tradizionali, si opera per gruppi di livello).
Attualmente la stragrande maggioranza dei Serali è costituita da Istituti Tecnici e Professionali, esistono però anche i Licei artistici e gli ex Magistrali, si potrebbero allora prendere in considerazione altri Licei: ‹‹I centri realizzano percorsi […] finalizzati […] al conseguimento del diploma di istruzione tecnica e professionale […] possono realizzare, altresì, percorsi di secondo livello finalizzati al conseguimento dei titoli di studio previsti dagli ordinamenti dei percorsi liceali, attraverso appositi accordi di rete […]››
Finalmente si riparla di possibili percorsi formativi integrati: ‹‹I Centri possono ampliare l’offerta formativa […] secondo quanto previsto dal DPR n. 275/99 […] anche nel quadro di accordi con Enti locali ed altri soggetti pubblici e privati […]››.

2.ASSETTO ORGANIZZATIVO DEI PERCORSI

I° livello, articolato in: primo periodo didattico, da 400  a 600 ore ,  finalizzato al conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo; secondo periodo didattico, di 740 ore circa, pari al 70%  dell’orario previsto dai corrispondenti ordinamenti dei tecnici o dei professionali per singole aree di indirizzo, finalizzato all’acquisizione dei saperi e delle competenze relative al 9° e al 10° anno dell’obbligo di istruzione che si assolve nel primo biennio degli istituti tecnici o professionali.
II° livello articolato in: primo periodo didattico, finalizzato  all’ammissione  al  secondo  biennio  dei  tecnici o dei professionali in relazione all’indirizzo scelto (per essere ammessi al secondo periodo didattico del II livello, che corrisponde alle conoscenze, abilità e competenze previste per il secondo biennio dai corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici o professionali, bisogna quindi aver ottenuto la certificazione di superamento del secondo periodo didattico del I livello e quella di superamento del primo periodo didattico del II livello); secondo periodo didattico, finalizzato all’ammissione all’ultimo anno dei tecnici o dei professionali in relazione all’indirizzo scelto; terzo periodo didattico, finalizzato all’acquisizione del diploma di istruzione tecnica o professionale in relazione all’indirizzo scelto. Anche qui  ciascun periodo didattico dovrebbe essere di circa 740 ore.

3.ASSETTO DIDATTICO DEI PERCORSI

I percorsi di istruzione:

  1. realizzano il profilo educativo, culturale e professionale  (si torna a parlare di educazione?);
  2. si riferiscono ai risultati di apprendimento  (viene esplicitato il caposaldo di riferimento per la didattica);
  3. sono progettati per unità di apprendimento  (viene introdotto il principio della modularità);
  4. sono organizzati per gruppi di livello  (finalmente spariscono le classi tradizionali);
  5. sono organizzati in modo da consentire la personalizzazione del percorso… sulla base del “Patto Formativo Individuale” … (è apprezzabile che venga ripristinato il Patto formativo come fondamento della personalizzazione, che nel pessimo DM 25/10/07 corrispondeva a … programmare le proprie attività didattiche anche in tempi diversi da quelli degli ordinari percorsi “scolastici”).

I Centri costituiscono, ai fini dell’ammissione al gruppo di livello cui l’adulto chiede di accedere, avendone titolo, commissioni per la definizione del “Patto Formativo Individuale” composte dai docenti dei gruppi di livello e, per gli adulti immigrati, eventualmente integrate da esperti e/o mediatori linguistici  (è l’unico punto del documento dove si parla, en passant, degli stranieri che potranno accedere ai CPIA: mi sembra una grave sottovalutazione di una componente, per giunta numericamente non trascurabile, dell’utenza adulta).

4.TITOLI, CERTIFICAZIONE E VALUTAZIONE

Il primo periodo didattico dei percorsi di I° livello e il terzo periodo didattico di II° livello si concludono entrambi con un esame di stato, secondo la normativa vigente. I titoli di studio sono validi per il proseguimento degli studi e a tutti gli altri effetti (è fondamentale che i titoli di studio acquisiti nei CPIA abbiano lo stesso valore di quelli acquisiti nei corsi ordinari).
La valutazione è definita a partire dal Patto formativo in modo da valorizzare le competenze comunque acquisite nei contesti formali, non formali e informali (questa è un’affermazione chiave, anche perché si inquadra nelle raccomandazioni che già da tempo ci vengono dall’UE )

5.ORGANICI

A partire dall’anno scolastico 2010/2011, la dotazione organica dei Centri ha carattere funzionale (andrebbe precisato meglio il significato di organico funzionale, soprattutto in ragione delle attività non strettamente disciplinari connesse al funzionamento di un CPIA).
-  per i percorsi di I ° livello  non più di 10 docenti per ogni 120 allievi …
- per i percorsi di II° livello è determinato in relazione ai quadri orario e non può essere inferiore ad un docente per ogni dodici studenti (ogni gruppo di livello dovrà quindi essere costituito da almeno dodici allievi, un numero ragionevole).
Per il personale ATA  si fa riferimento agli indici previsti per gli istituti superiori.

6.STRUMENTI GIURIDICI PER UN ORDINAMENTO FLESSIBILE

Allo scopo di assicurare la flessibilità dell’ordinamento giuridico, decreti ministeriali successivi all’emanazione del Regolamento riguarderanno i seguenti aspetti:

  1. il riconoscimento dei crediti comunque acquisiti;
  2. la personalizzazione del percorso di studio relativo al livello richiesto, che lo studente può completare anche nell’anno scolastico successivo ;
  3. la realizzazione di attività di accoglienza e orientamento di una durata non superiore al 10% del corrispondente monte ore complessivo;
  4. formazione a distanza,  per  una durata massima non superiore al 20% del corrispondente monte ore complessivo ;
  5. le linee guida per la valutazione, la certificazione e il rilascio dei titoli, ivi compresi i relativi modelli, nonché gli indicatori per la valutazione e l’autovalutazione dei Centri

L’uso, al secondo punto, del termine “anno scolastico” in questo contesto mi sembra del tutto incongruo - si tratta probabilmente di un errore materiale, ovvero di una “deformazione professionale” - dato che tutto l’impianto didattico organizzativo fin qui enucleato (personalizzazione del percorso formativo, gruppi di livello, unità di apprendimento, riconoscimento di crediti comunque acquisiti) non può essere ingabbiato in un anno scolastico, tanto è vero che si ipotizza la possibilità di completare il percorso di studio in una seconda tornata del periodo didattico intrapreso. A questo proposito sarebbe utile prevedere anche la possibilità di un passaggio al periodo didattico successivo “in corso d’opera” se l’adulto dimostrasse di avere nel frattempo acquisito conoscenze, abilità e competenze all’uopo previste.

7.MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DI SISTEMA

I percorsi di istruzione dei centri sono oggetto di costante monitoraggio.
I risultati di apprendimento dei percorsi dei Centri sono oggetto di valutazione periodica da parte dell’INVALSI.
Il Ministro presenta i risultati del monitoraggio e della valutazione al Parlamento in un apposito rapporto redatto ogni 3 anni.
Indubbiamente il Documento di discussione lascia insoluti alcuni temi che gli operatori dell’EdA hanno sempre ritenuto molto importanti, prima di tutto le modalità di accesso ai CPIA (è indispensabile che sia a richiesta dell’interessato, che si impegni in un percorso di formazione con una prospettiva di permanenza almeno triennale in cambio di un’assunzione di responsabilità professionale specialistica) del personale scolastico, in particolare dei futuri dirigenti, grazie ad un congruo investimento sulla formazione ad hoc e la certezza delle risorse, con un forte coinvolgimento delle Parti sociali.
Rimane inoltre irrisolta la partita dell’alfabetizzazione, sia quella strumentale/primaria (processo di acquisizione di strumenti di base che consentono di leggere, scrivere, calcolare ed esprimersi in modo sufficientemente corretto e comprensibile) sia quella funzionale (processo di acquisizione delle competenze alfabetiche, numeriche e linguistiche richieste per l’integrazione sociale e lavorativa - compresi i nuovi alfabeti - finalizzato allo sviluppo personale, all’agire efficace nel gruppo sociale e nella comunità di appartenenza e all’esercizio consapevole del pieno diritto alla cittadinanza attiva), per non parlare della promozione della cultura generale (sviluppo di programmi formativi, informativi/divulgativi relativi alla promozione e diffusione di conoscenze e competenze letterarie, artistiche e scientifiche, alla conoscenza del patrimonio culturale e artistico e all’acquisizione di strumenti per la loro fruizione) rivolta ad adulti spesso deprivati proprio su questo piano. Peraltro al punto a) dell’Assetto organizzativo dei percorsi si afferma che i percorsi di istruzione realizzano, tra l’altro, il profilo culturaledello studente.
E’ pur vero che nel Documento si dice esplicitamente che ‹‹tutta l’offerta formativa finalizzata al conseguimento di titoli di studio […] è ricondotta nei Centri provinciali per istruzione degli adulti›› per cui è chiaro che nei CPIA un adulto entrerà per conseguire un titolo di studio e che i CPIA si occuperanno solo di mera istruzione (per parte mia, ho avuto modo di stigmatizzare più volte e in diverse sedi questa ottica riduttiva, che si rifiuta di capire la valenza civica e sociale del rientro in formazione dell’adulto, soprattutto del giovane adulto).
Tuttavia l’alfabetizzazione, specie quella funzionale, è ormai una necessità che deriva da un’emergenza sociale nel nostro Paese, come dimostrano la ricerca ALL, a suo tempo,  e tutti i dati OCSE che regolarmente ci collocano al penultimo posto per i livelli di scolarizzazione.
I CPIA dunque si devono occupare di titoli e diplomi, ma anche di certificazioni e quindi perché non devono rientrare nelle certificazioni “scolastiche” quelle relative alle competenze linguistiche sia di Italiano L2 sia di altre lingue comunitarie?
In effetti il primo paragrafo del Documento inizia con queste parole: ‹‹Allo scopo di far conseguire più elevati livelli di istruzione alla popolazione adulta, anche immigrata con particolare riferimento alla conoscenza della lingua italiana››. D’altronde non tutti gli immigrati hanno la necessità di conseguire un titolo di studio e comunque le competenze linguistiche hanno bisogno di una cura particolare e del tempo necessario in relazione al livello di partenza, per cui non ha senso inserire uno straniero in un nostro percorso scolastico, tanto più di tipo tecnico specialistico, se non possiede già una padronanza adeguata della lingua italiana che può essere acquisita solo con un percorso specifico.
E inoltre, se i percorsi formativi sono strutturati per Unità di Apprendimento (e quindi per crediti certificabili), le competenze inerenti all’informatica e ai principi costituzionali (secondo la nuova materia introdotta dalla Ministra) relativi al complesso dei diritti e dei doveri che consentono l’esercizio della cittadinanza perché non possono essere capitalizzate per eventuali rientri?

 

1  Cfr. Valerio Pensabene,  Educazione degli adulti. A che punto siamo?,  in www.scuolaoggi.org, 26/09/2007

2 Atto n. 223 della Conferenza Unificata Governo, regioni, province, comuni e comunità montane

3 cfr. Commissione europea – Direttorato generale per l’istruzione e cultura, Principi comuni per la validazione dell’apprendimento non formale e informale, 3 marzo 2004

 

 

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